Tribunale de L’Aquila, Sez. Lavoro, 13.09.23 n. 136 – Giudice dott. Giulio Cruciani
WhatsApp Image 2023-06-18 at 19.45.17 (1)

Correva l’anno 1633 quando Galileo Galilei è stato costretto all’abiura per la sua bizzarra teoria eliocentrica; ci sono poi voluti 359 anni, con il pontificato di Giovanni Paolo II, affinché quella infame condanna venisse revocata. Amen.

Per fortuna alcuni scivoloni della nostra recente legislazione d’emergenza non hanno atteso così tanto per essere disconfermati.

Il Tribunale de L’Aquila, Sez. Lavoro, 13.09.23 n. 136, in persona del Giudice dott. Giulio Cruciani, ha statuito circa l’illegittimità della sospensione dal lavoro per gli inadempienti all’obbligo di vaccinazione, condannando quindi il datore di lavoro non solo al pagamento della retribuzione non corrisposta, ma anche al danno biologico conseguente al forte stress psicologico subito dal lavoratore che non si era vaccinato.

Per giungere a tale conclusione il Giudice afferma, tra l’altro, di volersi discostare dalle note sentenze della Corte Costituzionale le quali, nel rigettare la questione di costituzionalità della normativa vaccinale, si sono spinte a ritenere provata la sicurezza dei vaccini nonché la loro efficacia nell’impedire il contagio. 

Al contrario, la sentenza in esame ha ritenuto che i vaccini non sono atti a prevenire il contagio, come confermato dalla realtà dei fatti conosciuta da tutti, realtà toccata con mano, senza necessità di particolari conoscenze mediche; l’incapacità a prevenire il contagio da parte della vaccinazione è indubitabile e incontestabile, infatti i contagi hanno continuato ad espandersi nonostante la vaccinazione di massa della popolazione residente.

Di fronte ad un simile contrasto giudiziale si fa sempre più pressante la necessità di un accertamento tecnico in contraddittorio tra le parti, in quanto la sentenza della Corte ha un effetto definitivo e incontestabile solo in relazione alla questione di legittimità pòstale, ma non certo in relazione alle valutazioni medico scientifiche ivi contenute. 

In altri termini: gli italiani non sanno ancora se i vaccini contro il Covid 19 hanno dato luogo ad effetti collaterali e in che misura, nè sanno se essi erano in grado di interrompere o meno la catena dei contagi. E non lo sanno per il semplice fatto che non è mai stato fatto un accertamento tecnico giudiziale in contraddittorio tra le parti. Gli italiani hanno sì a disposizione i numeri forniti dal Ministero della Salute, ma poi non sanno se quei numeri mostrano l’efficacia e la sicurezza dei vaccini, come sostenuto da alcuni giudici; o se – al contrario – mostrano la loro inefficacia e pericolosità, come sostenuto da altri: è accettabile tutto questo?

 

Giovanna Augusta de’Manzano

 

 

Condividi articolo:
Share

Archivio

Altri
articoli

Share