Responsabilità Genitoriale – Novembre 2017

L’art. 330 codice civile in tema di “Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli” prevede che “Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio…»

Tre le sentenze del Tribunale di Trieste qui a confronto che si sono pronunciate sul tema.

La prima sentenza in esame si è pronunciata sul caso di una madre, difesa dall’avv. Giovanna Augusta de’Manzano, collocataria di quattro figli; in sede divorzile la donna aveva chiesto la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre alla luce di due condanne penali del marito per maltrattamenti a danno della moglie e per mancato pagamento dell’assegno per i figli previsto in sede di separazione.

Il padre non si curava dei figli non solo dal punto di vista economico, ma neppure affettivo: non rispettava il diritto di visita e nulle erano le cure e l’interessamento verso la prole. Il padre tra l’altro ostentava viaggi e un tenore di vita con foto su facebook incompatibili con i redditi dichiarati, lasciando la famiglia nell’indigenza.

In primo grado il Tribunale di Trieste (sent. xxx/16) pronunciava l’affidamento esclusivo dei figli alla madre e un diritto di vista minimo per il padre.

La sentenza è stata appellata innanzi alla Corte d’Appello di Trieste che, in revisione della sentenza di primo grado, ha pronunciato la decadenza della potestà del padre, il divieto di visite e contatti ai figli e la condanna di due gradi di giudizio.

La seconda sentenza (n. xxx/17 Tribunale di Trieste) in esame tratta il caso di un padre, difeso dall’avv. de’Manzano, già collocatario del figlio in seguito al trasferimento illecito del minore in altra città da parte della madre. Il Tribunale per i Minorenni di Trieste nell’anno 2010 aveva pronunciato la decadenza della potestà di entrambi i genitori causa l’alta conflittualità presente tra gli stessi, con successiva nomina all’uopo di un tutore, e aveva collocato il minore presso il padre; il Tribunale di Trieste nella sentenza in esame, in sede di revisione dell’assegno di mantenimento del figlio a carico della madre, confermava la decadenza della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori; la Corte d’Appello di Trieste confermava tale sentenza, non accogliendo le ragioni del padre che eccepiva un comportamento genitoriale sempre aderente ai doveri genitoriali, avendo costui sempre mantenuto educato, curato in via esclusiva il minore, stante l’oggettiva voluta assenza della madre.

La terza sentenza in esame, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Trieste (VG xxx/16) , pronunciava la decadenza della responsabilità genitoriale di una madre affetta da disturbo bi-polare, donna non costante nelle cure e che aveva posto in essere atti pregiudizievoli per la minore; «stante la limitazione della malattia sulle capacità genitoriali materne» la madre veniva dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, che rimaneva integra in capo al padre; veniva previste visite madre-figlia in forma presenziata dagli Assistenti Sociali.

La potestà genitoriale può essere reintegrata ex art. 332 cc «quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio”.

 

Giovanna Augusta de’Manzano

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