I numeri del Patrocinio a Spese dello Stato a Trieste – Il Piccolo 27.02.2017

Anno dopo anno sempre più numerose sono le istanze di patrocinio a spese dello Stato presentate da chi vuole agire o resistere in un giudizio civile, amministrativo o tributario.

Le domande inoltrate al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste, organismo competente a riceverle e a deliberare circa l’ammissione per tutte le cause civili da promuovere nello stesso distretto di Corte d’Appello,  sono infatti passate da 1218 nell’anno 2014, a 1376 nell’anno 2015 a 1847 nell’anno 2016 e ciò secondo i dati gentilmente concessi dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste.

Di tale istituto può usufruire chi risulti titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41. Il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, tranne nei procedimenti in cui trattasi di diritti della personalità, ovvero nei casi in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, quali le cause di separazione o divorzio.

Interessante è chiedersi se vi sia stato un aumento dell’indigenza triestina tale da far aumentare le domande o se una parte delle domande si riferisca ai richiedenti protezione internazionale anche se irregolarmente soggiornanti, che appunto hanno parimenti diritto al patrocinio di un avvocato; delle due, la seconda è altamente probabile in mancanza di statistiche sull’oggetto delle domande presentate all’Ordine.

Permangono però, anno dopo anno, le stesse criticità di sempre: rimangono fuori dal suddetto istituto le consulenze stragiudiziali, l’attività di domiciliazione, la mediazione obbligatoria o volontaria e le negoziazioni assistite in tema di separazione e divorzio, attività che spesso vengono perlopiù lasciate al «volontariato» del difensore.

Circa l’ambito penale, il limite di reddito di cui sopra è elevato di euro 1.032,91 per ciascuno dei familiari conviventi ed è l’ufficio del magistrato competente a decidere sull’istanza.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste provvede a evadere la domanda di ammissione in circa quindici giorni; l’istanza può essere presentata direttamente dall’interessato -il Consiglio ha istituito un servizio di consulenza apposito- o tramite il proprio difensore, che cura appunto il deposito e il ritiro della domanda.

Così spiega il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trieste Mariapia Maier, prima donna Presidente a Trieste: «Ci tengo a precisare il fondamentale impegno del Consiglio dell’Ordine nella ricezione e valutazione delle domande di ammissione al  patrocinio a spese dello Stato, tant’è che ormai da anni è istituito uno sportello  di consulenza e di informazione circa le modalità e i requisiti richiesti per accedere a tale beneficio. Ricordo anche che all’esito della  causa  il difensore  potrà ottenere dal Giudice competente un compenso decurtato della metà  (per i processi civili e amministrativi) e di un terzo (per i processi penali) rispetto alle tabelle ministeriali.»

 

 

Giovanna Augusta de’Manzano

 

In forte aumento le richieste di “gratuito patrocinio” – Leggi articolo

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