Conflitti familiari: il Tribunale blocca le visite tra nonna e bambina – Trieste Prima 28.03.2025

È il capitolo finale di una sofferta vicenda familiare che vede la madre e la nonna della bambina in forte conflittualità. Dopo un lungo iter giudiziario, il rigetto definitivo della richiesta da parte del Tribunale per i minorenni

La nonna intraprende le vie legali per poter vedere la nipote e, al termine di una lunga battaglia giudiziaria, il tribunale dei minori rigetta la sua richiesta. È il capitolo finale di una sofferta vicenda familiare che vede la madre e la nonna della bambina in forte conflittualità, un rapporto che inevitabilmente finisce per riguardare la piccola nipote. Come già riportato da Trieste Prima in un precedente articolo la Corte d’Appello aveva sospeso, nel maggio dello scorso anno, le visite tra nonna e nipotina che erano state disposte dal Tribunale per i minorenni di Trieste in primo grado, restituendo nuovamente gli atti al Tribunale dei minori per la decisione finale. Sentenza ora che è quindi andata in direzione contraria rispetto al primo pronunciamento interinale.

 

Il pregresso

Il procedimento era stato aperto dalla nonna, difesa dall’avvocato Isabella Marchini, nel lontano 2019, e il Tribunale di primo grado aveva appunto disposto le visite con la nipote in forma presenziata tramite servizi sociali, ai quali la minore era stata affidata per attività di sostegno e controllo. Visite interrotte per un periodo a causa di alcune criticità da parte della bambina, lamentate dalla madre (la minore si sarebbe rifiutata di andare agli incontri). Un nuovo decreto del 2023 aveva poi disposto la ripresa delle visite ma i genitori della piccola, assistiti dall’avvocato Giovanna de’Manzano, hanno appellato questa decisione, chiedendo di vietare i contatti tra la nonna e la famiglia, e di disporre una Ctu per valutare le competenze relazionali della signora.

Avendo la consulenza psicologica rilevato nella nonna “aspetti disfunzionali caratteriali”, la corte ha sospeso le visite, in quanto “fonte pregiudizievole per il benessere della minore”, fino a quando la signora “non avrà acquisito piena consapevolezza delle proprie fragilità e problematiche”, attraverso un percorso di psicoterapia. La questione è passata quindi al Tribunale dei minori, il quale ha sostenuto che la nonna “ha desistito dal richiedere al Servizio Sociale che si attivasse per favorire il suo riavvicinamento alla nipote”, e rilevando “l’indisponibilità della signora” a intraprendere “un percorso per risolvere la forte conflittualità in atto tra lei e la figlia”. La donna dovrà anche rifondere le spese legali sia ai genitori che al curatore speciale della bambina, per una somma totale vicina ai 10mila euro.

Le dichiarazioni degli avvocati

Così l’avvocato de’Manzano, che difende i genitori della bambina: “Come ben spiegato dalla stessa consulente psicologa nominata dalla Corte d’Appello, le dinamiche conflittuali tra una nonna e una madre devono essere ben risolte prima che la nonna possa frequentare la nipote, altrimenti vi è il rischio, anzi la certezza, di una riproposizione di dinamiche disfunzionali simili nel nuovo nucleo, vittima la minore, la cui salute mentale ed emotiva va preservata. Il diritto dei nonni a vedere i nipoti non è assoluto, ma va accertato nel caso concreto, visto che nessun rapporto di parentela può ovviamente essere considerato benefico ex lege”.

L’avvocato Marchini rimarca invece che “il Tribunale ha riconosciuto con ben 3 provvedimenti nel 2020, nel 2021 e nel 2023 la ripresa dei contatti tra nonna e nipote”, e che, nonostante ciò, nel 2023, la sua cliente “non vedeva la nipote da ben 2 anni perché le era stato impedito in tutti i modi”. L’ultimo provvedimento, sostiene l’avvocato, “colpisce non poco questa difesa, si assiste a un cambio di rotta con il rigetto del ricorso principale e la condanna delle spese legali delle controparti (in favore dello Stato) e del curatore speciale della minore in capo alla nonna che aveva già sostenuto in via esclusiva le spese di CTU. Il motivo? L’impossibilità e incapacità della nonna e della figlia di riprendere e ristabilire un loro rapporto, a beneficio e nell’interesse della minore. La donna, consapevole del rapporto logorato con la figlia, ha agito per veder tutelato e riconosciuto perlomeno il suo diritto di nonna e ora, dopo anni di causa, esborsi ed emozioni contrastanti, si ritrova a non capire il perché di tanto accanimento giuridico (e personale). Come biasimarla? Valuteremo l’appello”. 


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