Allattamento e bigenitorialità: bimba di un anno pernotta dal padre, la Corte d’Appello respinge il ricorso della madre

Il giudice aveva disposto per una bambina di un anno le visite notturne e la donna aveva reclamato il provvedimento, ritenendolo un ostacolo per allattare la figlia di notte. La Corte d’Appello rigetta il reclamo, condannando anche a rimborsare le spese legali


Il giudice dispone per una bambina di un anno visite notturne con il padre, anche se la madre sta ancora allattando. La donna reclama il provvedimento, ritenendolo un ostacolo all’allattamento, ma la Corte d’Appello rigetta il ricorso e dispone che la signora rimborsi all’ex coniuge le spese del procedimento di reclamo che liquida in complessivi 3.200 euro di spese legali più spese. La sentenza è stata pronunciata nei giorni scorsi.

Il pregresso
La coppia si era separata poco dopo la nascita della figlia e il Tribunale aveva disposto per la bimba, che ora ha un anno di età ed è collocata in via prevalente dalla madre, un pernotto dal padre ogni settimana. Prima del provvedimento, la donna, difesa dall’avvocato Giovanna de’Manzano, aveva chiesto di “contemperare il diritto di visita del padre con l’allattamento”, depositando tre consulenze, una di un’ostetrica forense, una del dottor D’Avanzo, neonatologo già in servizio al Burlo, e una di una consulente dell’allattamento. Tutte e tre si erano espresse favorevolmente rispetto all’allattamento della bimba dopo il primo anno di età e anche in orario notturno.

La decisione di primo grado
Il giudice aveva comunque deciso di introdurre i pernotti dall’altro genitore (difeso dagli avvocati Marika Zanette e Sara Pecchiari) al compimento del primo anno di età (uno a settimana) e poi, a un anno e tre mesi, due pernotti consecutivi a fine settimana alternati. La madre aveva anche manifestato la volontà di trasferirsi nel suo paese d’origine, nel Sud Italia, ma il giudice aveva previsto la possibilità del trasferimento al compimento del terzo anno della minore. La donna aveva anche accusato l’uomo di maltrattamenti, ma il Tribunale aveva giudicato le accuse “non supportate da riscontri”.

Le motivazioni
La Corte ha motivato la decisione spiegando che l’allattamento al seno oltre i primi 6 – 8 mesi è una decisione che spetta a entrambi i genitori e, in caso di mancato accordo, dovrebbe essere sufficiente il parere di tecnici di fiducia per entrambe le parti, oppure in Tribunale in ultima istanza.

Le dichiarazioni degli avvocati
Gli avvocati Sara Pecchiari e Marika Zanette dichiarano: “condividiamo appieno il provvedimento della Corte d’Appello che ha bilanciato correttamente il diritto all’allattamento e il diritto della minore alla bigenitorialità. Peraltro, le due esigenze erano state già adeguatamente valutate dal Tribunale nel provvedimento che la Corte d’Appello ha integralmente confermato rigettando anche la richiesta della madre di trasferirsi con la piccola, trattandosi di una pretesa che avrebbe compromesso il diritto della minore a mantenere un legame stabile e duraturo col padre”.

Così l’avvocato de’Manzano: “Ritengo che il diritto all’allattamento, lì dove effettivamente esercitato, voluto dalla madre e ricercato dal figlio, debba prevalere su eventuali confliggenti esigenze di frequentazione con l’altro genitore. Imporre una decisione di segno opposto rischia di portare a una soluzione profondamente ingiusta, mortificante e contraria alle necessità fisiologiche della minore”.

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Stefano Mattia Pribetti

 

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