Il patrocinio a spese dello Stato, detto anche gratuito patrocinio, è un istituto volto a garantire il diritto di difesa ai soggetti economicamente deboli.
La persona non abbiente al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato il richiedente deve essere titolare di:
Tale importo viene aggiornato ogni due anni.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, altrimenti detto gratuito patrocinio, è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Il richiedente straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all’estero, deve allegare una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto dichiarato nella domanda.
Senza pretesa di completezza, si indicano alcuni dei redditi che vanno computati nel reddito nel richiedente:
La giurisprudenza, circa la determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio, ha precisato che: «si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile» (Cass. Ord. 24378/2019)
In ambito penale, se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari:
Esistono circostanze in cui lo Stato ritiene di estendere il beneficio a prescindere dal reddito.
Sono ammessi al gratuito patrocinio, senza limiti reddituali:
i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza; in questo caso l’ammissione al gratuito patrocinio riguarda il relativo procedimento penale e tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata – come previsto dall’art. 76 c. 4 quater DPR 115/2002 (comma aggiunto dall’ art. 1 c.1, legge 4/2018, non tenendo conto dell’esistenza di un comma con identica numerazione).
La domanda di ammissione al gratuito patrocinio si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente.
Per il penale la domanda va presentata al Giudice competente.
Lo Studio legale de’Manzano redige insieme al cliente la domanda di patrocinio a spese dello Stato e si occupa di presentare la domanda in sede civile e penale.