Patrocinio a Spese dello Stato

Diritto di difesa

Il patrocinio a spese dello Stato, detto anche gratuito patrocinio, è un istituto volto a garantire il diritto di difesa ai soggetti economicamente deboli.

La persona non  abbiente al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

Limiti di Reddito

Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato il richiedente deve essere titolare di:

  • un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746,68 (DPR n. 115/2002)

Tale importo viene aggiornato ogni due anni.

 Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, altrimenti detto gratuito patrocinio, è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

Richiedente extracomunitario

Il richiedente straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all’estero, deve allegare una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto dichiarato nella domanda.

Quali redditi
vanno computati

Senza pretesa di completezza, si indicano alcuni dei redditi che vanno computati nel reddito nel richiedente:

  • redditi di lavoro;
  • tutte le pensioni che abbiano natura “sostitutiva” della retribuzione;
  • l’assegno di separazione o divorzio a favore del coniuge; l’assegno a favore dei figli, benché non costituisca reddito (art 3 c. 3 lett. b) D.P.R. 917/1986), secondo la recente giurisprudenza va computato (in tal senso Cass. Pen. 18818/2016; Cass. Ord. 24378/2019);
  • gli interessi dei conti correnti e i proventi da fondi di investimento,
  • gli interessi di BOT, CCT e BTP;

La giurisprudenza, circa la determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio, ha precisato che: «si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile» (Cass. Ord. 24378/2019)

Limiti di redditi
per il Penale

In ambito penale, se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari:

  • il limite di reddito sopra indicato è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92 DPR 115/2002).

Gratuito patrocinio
senza limiti di reddito

Esistono circostanze in cui lo Stato ritiene di estendere il beneficio a prescindere dal reddito.

Sono ammessi al gratuito patrocinio, senza limiti reddituali:

  • la persona offesa dai seguenti reati: articoli 572 (maltrattamenti in famiglia), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis, 609-quater, 609-octies (violenza sessuale) e 612-bis (atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies (adescamento di minorenni) – come previsto dall’art. 76 c. 4 ter DPR 115/2002;

 

  • il minore straniero non accompagnatocoinvolto, a qualsiasi titolo, in un procedimento giurisdizionale, il quale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale (art. 3 c. 1 legge 184/1983) – come previsto dall’art. 76 c. 4 quater DPR 115/2002;

 

i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza; in questo caso l’ammissione al gratuito patrocinio riguarda il relativo procedimento penale e tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata – come previsto dall’art. 76 c. 4 quater DPR 115/2002 (comma aggiunto dall’ art. 1 c.1, legge 4/2018, non tenendo conto dell’esistenza di un comma con identica numerazione).

La domanda

Come si propone la domanda di gratuito patrocinio

Dove si
presenta

La domanda di ammissione al gratuito patrocinio si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente.

Per il penale la domanda va presentata al Giudice competente.

Redigiamo
noi la
domanda

Lo Studio legale de’Manzano redige insieme al cliente la domanda di patrocinio a spese dello Stato  e si occupa di presentare la domanda in sede civile e penale.

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