Arcangelo Michele - Parigi

Utilizzo di Mine Anti-uomo nei Conflitti Armati

Consiglio di Stato – Repubblica Francese
sentenza n. 4*****

Consiglio di Stato- Repubblica Francese
setenza n. 455663
M. Bersanov – Seduta del 5.09.2022 – Decisione del 27.09.22

OMISSIS

2. Ai sensi dell’articolo 1, sub A, della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, deve essere considerato rifugiato chiunque: «Temendo di essere perseguitato a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, è fuori dal Paese di cui è cittadino e che non può, o, per questo timore, non vuole rivendicare la protezione di quel Paese”. Secondo l’art. 1 sub F):

Le disposizioni di questa Convenzione non saranno applicabili alle persone, di cui vi siano seri motivi per ritenere: a) di aver commesso (…) un crimine di guerra (…), ai sensi degli strumenti internazionali predisposti per prevedere disposizioni relative a tali reati (…)”.  Ai sensi dell’articolo L. 511-6 del codice dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto di asilo, ripetendo l’articolo L. 711-3: ”(…) la stessa sezione F si applica anche alle persone che siano istigatori o complici dei delitti o atti di cui alla suddetta sezione o che vi siano personalmente coinvolti”. Ai sensi dell’articolo L. 511-8 del medesimo codice, riprendendo l’articolo L. 711-4: ”(…) L’ufficio pone fine anche in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta dell’autorità amministrativa, allo status di rifugiato nei seguenti casi: 1) Il rifugiato avrebbe dovuto essere escluso dallo status di rifugiato ai sensi delle sezioni D, E o F dell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (…)”.

3. Per giudicare se ci fossero motivi seri per pensare che M. Bersanov avesse partecipato alla commissione di crimini di guerra, la Corte Nazionale dei Diritti d’Asilo ha ritenuto che, durante la seconda guerra cecena, l’interessato avesse apportato il suo concorso al trasporto di mine antiuomo e avesse aiutato gli ingegneri e i posatori di queste mine, nei distretti di Kourtchaloi e Argoun. In questo caso la Corte si è basata sull’art. 35 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, adottato l’8 giugno 1987 che vieta l’utilizzo delle mine suscettibili di causare sofferenze superflue a cui sono assimilate le mine antiuomo.

4. Se è vero che questo primo protocollo, che è relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, non si applica ai conflitti armati non internazionali, categoria in cui è indiscusso che ricada il conflitto armato che ha visto come contrapposte l’Armata Federale Russa agli indipendentisti ceceni a partire dall’agosto 1999 detta “seconda guerra cecena”, il divieto enunciato all’art. 35 costituisce una regola consuetudinaria di diritto internazionale umanitaria applicabile a quei conflitti. Tuttavia non risulta né in questa regola né in alcun principio di diritto umanitario né in nessuna convenzione internazionale, tanto meno nella fase del suo processo di ratificazione della convenzione sull’interdizione all’uso, allo stoccaggio, alla produzione e al trasferimento di mine anti-uomo e sulla loro distruzione, firmato il 18 settembre 1997, neppure la Convenzione della Corte Penale Internazionale, in particolare sull’art. 8, punto 2, che definisce crimini di guerra ai sensi di questa convenzione, che l’uso di mine anti-uomo sarebbe vietato come tale per l’insieme degli Stati. D’altro canto, se le condizioni di utilizzo di queste armi sono tali da tradursi specificatamente nell’esercizio di una violenza indiscriminata che implica necessariamente attentati gravi alla vita e all’integrità fisica dei civili, la partecipazione al loro trasporto e alla loro posa è suscettibile di essere vista come presentante le caratteristiche di un crimine di guerra ai sensi della lettera a), lettera F, dell’articolo della convenzione di Ginevra.

5. Risulta da quanto è stato detto al punto precedente che per qualificare gli agiti di M. Bersanov come agiti di complicità alla realizzazione di un crimine di guerra, ritenendo l’aiuto apportato all’uso delle mine anti-uomo, senza ricercare se le loro condizioni di utilizzazione si traducono chiaramente nell’esercizio di una violenza indiscriminata, implicante necessariamente degli attentati gravi alla vita e all’integrità fisica dei civili, la Corte Nazionale del Diritto d’Asilo ha commesso un errore di diritto. Per questo motivo il ricorso di M. Bersanov è fondato e la decisione va quindi annullata.

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