Dovere di visita, incoercibilità della condotta

RVG 24*/20** Corte d'Appello di Trieste

Il caso.

Una madre lamenta che il padre non rispetta le visite alla figlia, già previste da un precedente decreto.

In primo grado la domanda di condanna al padre per inosservanza del decreto viene rigettata.

La  Corte d’Appello di Trieste richiama i principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6471/2020, secondo cui “il diritto-dovere di visita del figlio minore proprio del genitore non collocatario, ferma l’infungibilità della condotta, non solo non è suscettibile di coercibilità in via indiretta, essendo demandato all’autonoma e spontanea osservanza da parte dell’interessato, ma non può essere sanzionato a norma dell’art. 709-ter c.p.c. in quanto tale disposizione ha il diverso significato di prevedere delle ipotesi di risarcimento a fronte di un danno già integrato dalla condotta di uno dei genitori. Si deve, infatti, ritenere che i poteri di intervento del giudice, previsti dall’art. 709-ter citato, siano circoscritti al presente e, quanto alle conseguenze future di un possibile successivo protrarsi del comportamento sanzionato si limitano, al più, al potere di ammonimento. Ciò non esclude, peraltro, che qualora il comportamento permanga, possano non solo essere modificati i provvedimenti in vigore in tema di affidamento, ma anche esser emessi provvedimenti de potestate sino alla decadenza stessa dalla responsabilità genitoriale”.

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