Sulla permanenza del curatore post-procedimento

Corte d'Appello di Trieste

RG 13/2023 Sez. Minorenni

“....Quanto al silenzio del Tribunale sulla sorte della curatrice speciale, pur essendo, allo stato, definito il procedimento, contrariamente anche alle conclusioni sul punto della stessa curatrice, si condivide la scelta di non procedere ad immediata revoca, dovendosi intendere la permanenza dell'incarico collegata alla prosecuzione dell'affidamento nei termini sopra indicati e quale ulteriore strumento di vigilanza nell'interesse del minore, laddove dovesse, malauguratamente, tornare a prevalere la conflittualità genitoriale".

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