Gratuito Patrocinio. I numeri della crisi a Trieste – Il Piccolo 11.06.2016

Questi i numeri della crisi economica a Trieste: nel 2013 sono state presentate in ambito civile 914 domande di patrocinio a spese dello Stato; 1.218 sono state presentate nel 2014; 1.376 sono state presentate nel 2015.

Nei primi quattro mesi del 2016 sono state presentate già 501 domande al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trieste, organismo competente a ricevere e decidere sulle domande stesse.
Con l’istituto del patrocinio a spese dello Stato si può agire o resistere in un giudizio civile nominando un avvocato, iscritto nelle apposite liste, che verrà poi pagato, ad attività conclusa, direttamente dallo Stato.

Per essere ammessi a tale istituto in ambito civile è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41. Se il richiedente convive con altri, si tiene conto dei redditi complessivi del nucleo familiare. Si tiene conto solo del reddito personale del richiedente nelle cause relative a diritti della persona (separazioni, divorzi, affidamento figli di coppie di fatto, disconocimento di figlio, ecc.) oppure nei casi in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con gli altri componenti del nucleo.

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati offre un servizio di sportello informativo in materia; sono poi gli stessi avvvocati, che operano con tale istituto, che predispongono la domanda di ammissione per il cliente.

Le domande presentate vengono evase dal Consiglio in una media di dieci giorni. Spiega MariaPia Maier, presidente del Consiglio dell’Ordine, prima donna a ricoprire tale incarico: “Il vero problema è l’accesso alla giustizia per chi supera la rigida soglia del reddito imponibile previsto e deve rinunciare a fare valere i propri diritti, non disponendo degli importi necessari per i costi della difesa.”
Il patrocinio a spese dello Stato civile vale solo per l’attività giudiziale, non per quella stragiudiziale: colloqui con i clienti, onorari per telefonate o lettere, attività di mediazione obbligatoria o facoltativa, sono attività che non vengono remunerate e che rientrano quindi in quel limbo che si chiama
spesso volontariato del difensore; il compenso giudiziale viene onorato dallo Stato a fine causa, a onorari ridotti ex lege e ciò parecchi mesi dopo l’emissione della fattura.

Neppure sono compresi nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato le negoziazioni assistite in materia di separazione e divorzio, recentemente introdotte anche a scopo deflattivo della giustizia. Non è più il Tribunale civile a decidere, ora è la Procura della Repubblica che in circa cinque giorni autorizza o dà il nulla-osta all’accordo dei coniugi. Sarà anche forse per la mancata previsione del gratuito patrocinio in tali materie degiurisdizionalizzate che nell’anno 2015 sono state promosse solo 14 procedure di negoziazione assistita tra separazioni e divorzi e, fino a fine maggio 2016, ne sono state accolte altre 7.
In ambito penale vige lo stesso istituto del patrocinio a spese dello Stato, ma i limiti di reddito, con una palesa incongruenza, sono diversi. Il reddito imponibile è sì pari a quello civile, ma per ogni convivente il limite è elevato di 1.032,91 €; competente a decidere sulle domande è il Giudice di quella fase del giudizio.
Il patrocinio a spese dello Stato, se alleggerisce il peso economico di chi si rivolge alla giustizia, in ogni caso non evita un’eventuale condanna alle spese di controparte in caso di soccombenza in ambito civile e, se imputati in ambito penale, non evita la condanna ai danni subiti dalla parte civile e al pagamento delle spese di giustizia.

Condividi articolo:
Share

Archivio

Altri
articoli

Share